TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 199.
(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Art. 199.
(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

      1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dagli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

      Identico.

      2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.